← Torna al blogNormativa

DVR e DUVRI: cosa sono, in cosa differiscono e quando servono, e cosa è il Pre-DUVRI di FornitoreInRegola

FornitoreInRegola · 2 agosto 2026 · 5 min di lettura

DVR e DUVRI si assomigliano ma sono documenti diversi: uno riguarda i rischi interni, l'altro le interferenze tra committente e fornitore. Cosa chiedere, cosa redigere, quando — e come FornitoreInRegola aiuta a preparare la bozza.

Sono due dei documenti più citati — e più confusi tra loro — quando si parla di sicurezza sul lavoro negli appalti. Le sigle si assomigliano, riguardano entrambe la valutazione dei rischi, e capita spesso che un committente chieda "il DVR" a un fornitore quando in realtà avrebbe bisogno anche di altro. La differenza però è sostanziale, ed è la base di tutto l'Art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Cos'è il DVR

Il DVR, Documento di Valutazione dei Rischi, è previsto dall'Art. 28 del D.Lgs. 81/2008 ed è obbligatorio per ogni datore di lavoro, senza eccezioni legate al numero di dipendenti (le imprese con meno di 10 dipendenti possono sostituirlo con un'autocertificazione nei casi previsti dalla legge, non ometterlo). Il DVR fotografa i rischi interni alla propria organizzazione: macchinari, sostanze, mansioni, ambienti di lavoro abituali. Lo elabora il datore di lavoro, con il supporto del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e, quando previsto, del medico competente. Non ha una scadenza fissa, ma va aggiornato ogni volta che cambiano in modo significativo il ciclo produttivo, le attrezzature o si verificano infortuni che ne mettano in discussione l'adeguatezza.

Il punto chiave per chi gestisce fornitori: il DVR riguarda i rischi che un'azienda genera per i propri lavoratori, nel proprio contesto abituale. Non dice nulla su cosa succede quando quell'azienda entra a lavorare dentro lo stabilimento di un'altra.

Cos'è il DUVRI

Il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, nasce da un problema diverso: quando un'azienda (il committente) affida lavori, servizi o forniture a un'impresa esterna che opera fisicamente dentro la propria sede o il proprio ciclo produttivo, si crea un rischio nuovo, che non appartiene né al DVR del committente né a quello dell'appaltatore — il rischio da interferenza tra le due attività che si svolgono nello stesso spazio, nello stesso momento. Un tecnico che salda mentre un operaio del committente transita con un carrello elevatore è un esempio da manuale.

L'Art. 26 comma 3 impone al committente di elaborare il DUVRI e di allegarlo al contratto d'appalto insieme ai costi della sicurezza, indicati a pena di nullità del contratto stesso (Art. 1418 del Codice Civile). È quindi un documento contrattuale, non solo tecnico.

Non serve sempre: il comma 3-bis esclude i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, e i lavori o servizi la cui durata non superi le cinque giornate/uomo lavorative nell'anno, purché non comportino rischi particolari (quelli elencati nell'Allegato XI). Sotto questa soglia, il DUVRI non è dovuto — ma è una soglia spesso ignorata o calcolata a mano, con il rischio di redigerlo quando non serve o, peggio, di saltarlo quando invece è obbligatorio.

La differenza in una frase

Il DVR guarda dentro un'azienda. Il DUVRI guarda l'incontro tra due aziende nello stesso luogo di lavoro. Il primo lo fa ciascun datore di lavoro per sé stesso, sempre. Il secondo lo fa il committente, per ogni appalto che comporta interferenza, in cooperazione con l'appaltatore (obbligo di coordinamento previsto dall'Art. 26 comma 2).

Dove nasce il problema pratico

Per un'azienda con pochi fornitori la gestione manuale è faticosa ma sostenibile. Per chi ne gestisce decine — un caso comune nella media impresa manifatturiera — significa raccogliere il DVR (o l'autocertificazione) di ogni fornitore per verificarne l'idoneità tecnico-professionale, calcolare per ciascun appalto se supera la soglia dei cinque uomini-giorno, e infine mettere per iscritto un DUVRI coerente con la categoria di rischio specifica (elettrico, meccanico, pulizie, e così via). Fatto su fogli Excel e cartelle condivise, è il tipo di attività che scivola facilmente in fondo alla lista finché non arriva un'ispezione o, peggio, un infortunio.

Cosa fa (e cosa non fa) il Pre-DUVRI di FornitoreInRegola

Una precisazione prima di tutto: "Pre-DUVRI" non è un termine previsto dalla normativa. La legge conosce solo il DUVRI (Art. 26 comma 3). "Pre-DUVRI" è il nome che diamo, internamente a FornitoreInRegola, alla bozza assistita che la piattaforma genera per aiutarvi a partire — non una categoria di documento riconosciuta da leggi o circolari.

Fatta questa premessa: FornitoreInRegola genera una bozza assistita di DUVRI — appunto il Pre-DUVRI — a partire dalla categoria di rischio del fornitore già censita in piattaforma (servizi intellettuali, pulizie, impianti elettrici, meccanica/saldatura). Il calcolo dei cinque uomini-giorno è automatico, in base a frequenza e durata dell'intervento dichiarate, con un avviso quando la soglia viene superata. La bozza propone le misure di prevenzione standard per la categoria di rischio, con placeholder chiaramente segnalati (ad esempio i costi della sicurezza, lasciati vuoti con una nota che ricorda che l'omissione comporta la nullità del contratto ai sensi dell'Art. 1418 c.c.).

È importante essere precisi su cosa questo significhi: il Pre-DUVRI è un punto di partenza strutturato, non il documento definitivo. La valutazione di merito, l'integrazione con le specificità della singola commessa, la firma e la consegna al fornitore prima dell'inizio dei lavori restano — per legge, non per scelta di prodotto — in capo al datore di lavoro committente e al suo RSPP. FornitoreInRegola raccoglie la documentazione di idoneità e prepara la bozza ragionata; il giudizio professionale finale non è delegabile a un software, in questo o in qualsiasi altro caso.

In pratica

Se gestite fornitori che entrano fisicamente nella vostra azienda, il DVR è il documento che vi serve chiedere per verificarne l'idoneità; il DUVRI (o la valutazione che ne stabilisce l'esenzione) è quello che dovete produrre voi, per ogni appalto che comporti interferenza. Avere entrambi i passaggi tracciati — chi ha caricato cosa, quando, con quale validazione — è anche la prova che serve in caso di ispezione INL o di contenzioso: la Cassazione (Sez. 4, sent. 45405/2024) ha chiarito che la sola raccolta formale dei documenti non basta, serve dimostrare una verifica sostanziale e continuativa.

Vuoi automatizzare tutto questo?

FornitoreInRegola gestisce la conformità Art. 26 al posto tuo.